Il Perito/CTU trascrittore forense e le sue funzioni

Il perito trascrittore nelle intercettazioni giudiziarie

"L’analisi peritale che riguarda la trascrizione di un reperto fonico giudiziario proveniente da intercettazioni telefoniche ed ambientali presupporrebbe, in astratto, una serie di conoscenze di base utili, se non indispensabili, al fine di poter rappresentare e descrivere al giudice, ed alle parti,  le risultanze del quesito in precedenza formulato all’esperto. Va da sé che il perito debba avere un bagaglio professionale più ampio e complesso rispetto all’ordinaria esperienza maturata nel settore delle investigazioni o, più nello specifico, quale “operatore addetto alle intercettazioni”, così da consentire a questi valutazioni più ampie rispetto alla prassi consuetudinaria, ove necessario documentando  con considerazioni scientifiche il contenuto delle proprie argomentazioni.” Cit. Altalex                                                              

Le difficoltà trascrittive                                      

"Solo sporadicamente è presente in questa fase una evidenza tecnico peritale all’attenzione del giudice, concernente la difficoltà trascrittiva, che potrebbe comprendere criticità foniche dovute alle problematiche acustiche di acquisizione e rilancio del reperto, fonetiche determinate dalla estrazione geolinguistica dei parlanti, sociolinguistiche concernenti l’interpretazione di tratti extralinguistici delle interazioni oggetto di disamina, soffermandosi il perito, piuttosto, sulla consistenza complessiva di reperti da esaminare, quantificata nel numero di “progressivi” presenti per singolo RIT, spesso senza considerare, ancora, il “peso specifico” di ogni singolo reperto, cioè la sua durata temporale, la sua complessiva intellegibilità, la necessità di procedere ad una preliminare trascrizione letterale nella lingua parlata dai conversanti, ecc." Cit. Altalex

Le figure del perito e del consulente nel codice di procedura penale

“Ciò premesso, quantomeno in teoria,  un perito interessato alla trascrizione, al fine di assolvere al compito affidato dal giudice attraverso il conferimento dell’incarico, dovrebbe avere conoscenza almeno parziale di alcune elementari nozioni di base che saranno descritte di seguito. Competenza che, analogamente, dovrebbero avere i consulenti tecnici delle parti i quali, una volta disposta la perizia, potranno fornire un  apporto scientifico utile al giudice per la formulazione dei quesiti. Proprio questo ultimo aspetto, cioè il “quesito”, alle volte non trova analitico compendio nell’affidamento dell’incarico, in taluni casi conferito con il sintetico richiamo alla norma che prevede la “trascrizione integrale delle registrazioni”, senza considerare le tante criticità che caratterizzano, ad esempio, le intercettazioni tra presenti, quelle supportate dalla video ripresa, o le tantissime interazioni comunicative ricche di espressioni gergali e varietà dialettali. Attività trascrittiva, questa, compendiata al ’art. 268, comma 7 c.p.p. secondo  le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie prevedendo, altresì, nel giudizio di appello alcune eccezionali ipotesi di nuovo ascolto delle intercettazioni, regolato dall’art. 603 c.p.p.” Cit. Altalex


Decalogo

"1 I tempi necessari alla trascrizione sono in funzione della qualità del segnale,  oltre che alla durata dello stesso (si  riportino i  dati sulla qualità).
2 Consegnare, con la trascrizione, una relazione che riguardi la qualità del segnale, le modalità utilizzate per l’eventuale trattamento dello stesso (es:filtraggio) e tutte le informazioni disponibili.
3 Trascrivere nella stessa lingua o dialetto che si ascolta, eventualmente fornendo una interpretazione in italiano.
4 La lingua o dialetto deve essere nota al trascrittore.
5 Dichiarare, nella relazione, le informazioni utilizzate per la trascrizione dei nomi.
6 Inserire una legenda con la descrizione della simbologia adottata per segnalare le principali caratteristiche sovra segmentali, tratti incomprensibili, dubbi ed altro.
7 Temporizzare accuratamente l’intera trascrizione,  con quantificazione delle pause e dei tratti incomprensibili. Segnalare e descrivere i fenomeni acustici ambientali.
8 Procedere alla trascrizione solo se la qualità del segnale supera i requisiti minimi di accettabilità.
9 Segnalare nella trascrizione quando sono presenti inconsistenze linguistiche nel messaggio.
10 Descrivere le procedure di trattamento del segnale (tra cui il filtraggio) per renderle esattamente riproducibili.” Cit. Altalex