ARTICOLO 572
Maltrattamenti contro familiari e conviventi
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.
[La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici]. (2)
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
(1)
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(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 4, L. 01.10.2012, n. 172 con decorrenza dal 23.10.2012. Si riporta di seguito il testo previgente:
"(Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.".
(2) Il presente comma, prima modificato dall'art. 1, comma 1, D.L. 14.08.2013, n. 93, con decorrenza dal 17.08.2013 è stato poi abrogato dalla nuova riformulazione dello stesso art. 1, D.L. 14.08.2013, n. 93, così come modificato dalla legge di conversione L. 15.10.2013, n. 119, con decorrenza dal 16.10.2013. Cit.
Il Sole 24 ore